Art. 22 · Arma collettiva a tiro curvo
Capo IV

Art. 22

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Arma collettiva a tiro curvo

In vigore dal 26 nov 1991
1. L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto o nebbiogena; deve avere un calibro non superiore a mm 81 nominali e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-22