Art. 21 · Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati
Capo IV

Art. 21

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Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati

In vigore dal 2 lug 2022
1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione; alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; capacità: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura; mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira; lunghezza canna: non inferiore a 20 cm; lunghezza totale: non superiore a 165 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-21