Art. 14 · Fucile o carabina ad anima rigata
Capo III

Art. 14

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Fucile o carabina ad anima rigata

In vigore dal 2 lug 2022
1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione; alimentazione: serbatoio mobile; capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura; mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira; lunghezza canna: non inferiore a 30 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg; eventuali accessori esclusi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-14