Art. 12 · Artifici
Capo III

Art. 12

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Artifici

In vigore dal 26 nov 1991
1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio o con arma lunga. 2. Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359#art-12