Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 30 nov 1991
1. Gli oneri pregressi attinenti alle liquidazioni per fine servizio e quant'altro dovuto al personale dipendente dal soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, nonché ai debiti contratti dallo stesso Istituto con fornitori di beni e servizi, esistenti alla data del 31 ottobre 1990, restano a carico del comune di Catania a norma delle disposizioni contenute nell' dello statuto del soppresso Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160. 2. Nei confronti del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, già dipendente dal predetto Istituto, inquadrato nei corrispondenti ruoli universitari secondo le modalità indicate negli , si applicano le disposizioni contenute nell'art. 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991 Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 5
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