Art. 6
6 / 7In vigore dal 30 nov 1991
1. Il patrimonio mobile ed immobile del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato è devoluto all'Università degli studi di Catania che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti capo allo stesso Istituto fino alla data di cui all'art. 9, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.
2. È mantenuta a favore dell'Università di Catania l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà del comune di Catania, comunque destinati per le attività didattiche, scientifiche ed amministrative nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il rettore dell'Università di Catania provvederà alla redazione degli inventari dei beni del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, secondo le norme del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università di Catania.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-23;361#art-6