Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 30 nov 1991
1. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo delle qualifiche funzionali, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, è inquadrato, a domanda, nei ruoli del personale non docente universitario presso l'Università di Catania. 2. Gli inquadramenti sono disposti con provvedimento del rettore del predetto Ateneo, in corrispondenza delle qualifiche funzionali e profili professionali rivestiti dal personale avente titolo; la domanda di inquadramento deve essere presentata al rettore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In relazione ai previsti inquadramenti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno assegnati al predetto Ateneo i posti delle varie qualifiche funzionali; a tal fine i posti necessari agli inquadramenti saranno prelevati dal contingente dei posti indicato dall'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti del personale rivestente le qualifiche dei ruoli ad esaurimento.
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