Art. 3 · Campo di osservazione del censimento delle abitazioni
Capo I

Art. 3

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Campo di osservazione del censimento delle abitazioni

In vigore dal 14 ago 1991
1. Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, alcune caratteristiche del fabbricato cui appartengono, tra cui l'anno di costruzione, la natura giuridica del soggetto proprietario, il titolo di godimento, l'anno di eventuale ristrutturazione dell'alloggio, il numero delle stanze, la superficie totale, ed alcuni servizi installati. 2. Il censimento delle abitazioni rileva, altresì, gli altri tipi di alloggio occupati alla data del censimento da persone ivi residenti (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254#art-3