Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 10 ott 1991
1. Il Ministero delle finanze ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, nè per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze è esonerato dalle dette responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-8