Art. 2
2 / 14In vigore dal 27 lug 1997
1. L'autorizzazione al collegamento è concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, dal direttore generale del Dipartimento del territorio che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-2