Art. 11
11 / 14In vigore dal 27 lug 1997
1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da versarsi all'atto della stipula della stessa. L'importo della cauzione verrà trattenuto dal Ministero delle finanze e sarà restituito al termine della utenza;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione da versarsi in rate trimestrali anticipate. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione è computato nei dodicesimi;
c) addebito a consuntivo per le visure effettuate nel trimestre precedente in base alla tariffa unitaria in vigore.
2. Gli importi suddetti sono fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ad eccezione di quello previsto dalla lettera c) del comma 1 che è determinato nella stessa misura di quello stabilito dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, modificato dall', comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
Il canone di abbonamento viene revisionato in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.
3. È in facoltà del Ministero delle finanze di fissare, con apposito decreto motivato da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, un ammontare diverso.
4. L'importo dei corrispettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L'attestato del versamento deve essere trasmesso all'amministrazione per il tramite dei suoi organi centrali e periferici.
5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4.
6. Le note di addebito devono essere pagate per intero entro trenta giorni dalla data di emissione, altrimenti sono considerate insolute a tutti gli effetti.
7. Ciascuna nota di addebito riguarda il canone anticipato per il trimestre in corso e l'ammontare relativo alle visure effettuate nel trimestre precedente. In caso di insolvenza, relativamente anche ad una sola nota di addebito, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero delle finanze di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-11