Art. 5 · Funzioni del segretario generale
Titolo ICapo II

Art. 5

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Funzioni del segretario generale

In vigore dal 22 ago 1997
1. Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive; esplica l'attività rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unità organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali. 2. Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonché di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze. 2-bis. Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, può nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all' della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalità al vice segretario generale può essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilità, assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-5