Art. 40 · Retribuzione del Garante
Titolo IIICapo V

Art. 40

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Retribuzione del Garante

In vigore dal 16 ago 1991
1. Al Garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall' della legge 6 agosto 1990, n. 223, da liquidare a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-40