Art. 30 · Spese per i servizi in economia
Titolo IIICapo II

Art. 30

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Spese per i servizi in economia

In vigore dal 16 ago 1991
1. Per le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai vari servizi dell'economato, il Garante può autorizzare l'economo- consegnatario ed effettuare erogazioni di importo non superiore a lire cinque milioni per singola spesa, ai migliori prezzi correnti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-30