Art. 27 · Gestione dei fondi
Titolo IIICapo I

Art. 27

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Gestione dei fondi

In vigore dal 16 ago 1991
1. Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio. 2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati tratti sul fondo stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, commutabili in quietanza di entrata della stessa contabilità speciale. 3. Nei limiti del singolo stanziamento il Garante provvede mediante proprie determinazioni alla gestione delle spese. 4. I pagamenti sulla contabilità speciale sono disposti dal Garante o, per sua delega, dal segretario generale. 5. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio, potranno essere trattenute per effettuare i pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto fino al 31 dicembre successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-27