Titolo I›Capo III
Art. 12
12 / 45Comunicazioni ed istanze concernenti il registro nazionale della stampa
In vigore dal 16 ago 1991
Comunicazioni ed istanze
concernenti il registro nazionale della stampa
1. Le domande di iscrizione nel registro nazionale della stampa, nonché le dichiarazioni rese dagli editori e la documentazione relativa, devono essere indirizzate all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Le domande di iscrizione devono essere redatte in carta bollata.
I documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.
3. Si applicano, per quanto attiene all'iscrizione nel registro nazionale della stampa, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, relative alla presentazione dei bilanci, che devono essere redatti secondo i modelli allegati allo stesso decreto presidenziale e presentati all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231#art-12