Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 15 ott 1991
1. Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dipendenti che abbiano assunto servizio in una sede estera precedentemente alla predetta data e che rimangano in servizio nella stessa sede. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 70
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306#art-8