Art. 3
3 / 8In vigore dal 5 giu 2003
1. Secondo le disposizioni dell'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità.
Quest'ultimo deve presentare apposita domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede.
2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede è disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306#art-3