Art. 7 · Documentazione
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Titolo II

Art. 7

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Documentazione

In vigore dal 28 dic 1991
1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) la certificazione attestante la nazionalità del richiedente o, se trattasi di società, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonché il certificato della competente Cancelleria attestante la rappresentanza legale. In caso di soggetto straniero, la certificazione anzidetta o la copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto della società debbono essere muniti, in calce, della dichiarazione di conferma della Rappresentanza italiana nel paese d'origine del richiedente; b) due esemplari, firmati e bollati, del piano topografico dell'area richiesta, redatto su fogli originali della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare (I.G.M.) alla scala 1:100.000, nei quali siano evidenziati, con linea nera, i limiti dell'area richiesta. In "legenda" saranno indicati le generalità del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonché l'estensione dell'area richiesta. Non sono ammesse riproduzioni fotoeliografiche del piano topografico e coloriture di qualisiasi sorta del perimetro o dell'area richiesta; c) un esemplare bollato degli stessi fogli I.G.M., di cui alla lettera b), privi di qualsiasi indicazione e piegatura, per la compilazione - a cura dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - della planimetria da pubblicare nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia insieme ad un estratto della domanda di permesso; d) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca ricadenti interamente in mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti sulla carta nautica dell'Istituto idrografico della marina, alla scala 1:250.000; e) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca su aree adiacenti di terra e di mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti utilizzando la cartografia ufficiale esistente più idonea ad evidenziare i limiti dell'area richiesta; f) il programma dei lavori in triplice copia in carta legale corredato ciascuno da una relazione tecnica; g) una relazione della quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico; h) lo studio di cui all', comma 1, della legge in 5 copie, di cui una bollata, unitamente ad una copia per ciascuna regione e comune interessati dall'area richiesta. 2. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da più soggetti in contitolarità ai sensi dell', comma 5, della legge, nell'istanza che deve essere presentata dal rappresentante unico e sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun richiedente. I documenti di cui ai punti f) ed h) del comma 1 devono essere sottoscritti da tutti i richiedenti. 3. Il richiedente è dispensato dal produrre i documenti di cui al comma 1, lettera g), qualora sia già titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione in campo geotermico, ovvero li abbia già inviati a corredo di precedenti domande di permesso di ricerca. Nei casi suddetti, il richiedente deve farne esplicita menzione nell'istanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-7