Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Capo II
Art. 67
49 / 72Gestione unica dei campi geotermici
In vigore dal 28 dic 1991
1. La coltivazione di giacimenti contigui o vicini, anche se appartenenti a concessionari diversi, può essere assoggettata ad una gestione unica, ove ne risulti una più razionale coltivazione ed utilizzazione delle risorse geotermiche.
2. Si applicano in merito le disposizioni dell' del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-67