Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo IV
Art. 64
67 / 72Iniezione e reiniezione dei fluidi
In vigore dal 28 dic 1991
1. L'iniezione e la reiniezione dei fluidi nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di sotto di falde utilizzabili a scopo civile e industriale, sono autorizzate dall'Ingegnere capo della Sezione competente.
2. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla iniezione o alla reiniezione di fluidi nel sottosuolo deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, e del programma dei controlli da effettuare ai fini della tutela dell'ambiente e delle risorse minerali.
3. Le operazioni suddette devono essere effettuate all'interno delle aree dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione di cui il richiedente è titolare, ovvero in permessi o concessioni limitrofe previa autorizzazione dei relativi titolari, utilizzando idonei pozzi geotermici.
4. La relazione tecnica indica in particolare:
a) le finalità dell'operazione;
b) la composizione chimica e le caratteristiche fisiche dei fluidi geotermici originari e dei fluidi da iniettare o reiniettare nel sottosuolo;
c) le portate dei fluidi da iniettare e le pressioni di iniezione nel corso dell'operazione;
d) la localizzazione delle zone ricadenti nel campo di influenza dei pozzi di cui al comma 3 e la caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica di tali zone;
e) eventuali vincoli demaniali o patrimoniali gravanti sulle aree interessate dalle operazioni di iniezione e reiniezione;
f) gli elementi disponibili sul sistema di circolazione dei fluidi sotterranei e sulla distribuzione della temperatura e della pressione in profondità;
g) le caratteristiche petrofisiche e geometriche ed i parametri idraulici delle formazioni interessate dalla reimmissione e delle rocce di copertura;
h) i sistemi e le tecniche di immissione dei fluidi nel sottosuolo, le apparecchiature di sicurezza e le strumentazioni di misura;
i) la conduzione ed i controlli degli impianti di iniezione o reiniezione.
5. Il programma dei controlli riguarda, in particolare, la tipologia e la frequenza dei controlli sulla pressione di iniezione e sulle caratteristiche delle acque di iniezione o dei fluidi di reiniezione, sullo stato dei pozzi, sullo stato e sull'equilibrio idrodinamico del bacino di smaltimento e sulle eventuali interferenze con falde esterne al campo e con punti d'acqua superficiali, nonché sull'attività sismica e sugli eventuali movimenti del suolo. Devono inoltre essere indicati i mezzi e le tecniche che si prevede di utilizzare per l'effettuazione dei controlli stessi.
6. Per le operazioni di reiniezione di breve durata, comunque non superiori a due mesi, il titolare è esonerato dall'effettuazione dei controlli relativi all'attività sismica ed agli eventuali movimenti del suolo.
7. Le operazioni di iniezione e reiniezione nel sottosuolo devono essere eseguite in conformità con le norme tecniche vigenti in materia e con le particolari cautele, modalità e condizioni che potranno essere imposte dall'Ingegnere capo al rilascio dell'autorizzazione.
8. Per la perforazione dei pozzi di iniezione e di reiniezione valgono le disposizioni di cui agli o 49 se eseguiti rispettivamente nell'ambito di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione.
9. L'Ingegnere capo può disporre d'ufficio, con provvedimento motivato, o su domanda dell'interessato, la sospensione delle attività.
10. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammessoricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-64