Art. 61 · Modifiche al programma dei lavori
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 61

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Modifiche al programma dei lavori

In vigore dal 28 dic 1991
1. Qualora il titolare della concessione intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione che decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. 2. Qualora il nuovo programma comporti significative variazioni allo studio di valutazione, di cui all' della legge, il titolare è tenuto ad adeguare la documentazione precedentemente presentata che sarà trasmessa alle amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-61