Art. 57 · Obblighi del concessionario
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 57

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Obblighi del concessionario

In vigore dal 28 dic 1991
1. Il titolare della concessione di coltivazione è tenuto: a) ad eseguire le operazioni con la più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle amministrazioni dello Stato interessate; b) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita dall'Ingegnere capo della Sezione competente ai fini della regolare esecuzione del programma; c) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione; d) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle risorse rinvenute; e) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri richiesti dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e dalla Sezione competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-57