Art. 56 · Campo geotermico internazionale
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Capo II

Art. 56

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Campo geotermico internazionale

In vigore dal 28 dic 1991
1. Qualora si accerti che un campo geotermico si estende da ambo le parti della linea di confine o di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato, con la conseguenza che il campo può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato interessato per convenire le modalità con le quali coltivare il campo predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-56