Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo III
Art. 39
65 / 72Area della concessione
In vigore dal 28 dic 1991
1. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in terra o in zone contigue di terra e di mare l'area oggetto della domanda deve essere definita con le coordi- nate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di essa su foglio originale, bollato e firmato dal richiedente, della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare alla scala 1:100.000.
2. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in mare la rappresentazione grafica di cui al comma 1 sarà redatta su fogli originali della carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000.
3. L'area della concessione, oltre a rispondere ai requisiti di cui all', comma 2, deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo che per il lato eventualmente coincidente con la frontiera dello Stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL di cui all', comma 6, della legge, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi del presente regolamento.
4. L'estensione dell'area richiesta in concessione è espressa in kmq.
5. I vertici dell'area della concessione devono essere indicati come specificato nell', comma 2, punto e).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-39