Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896›Titolo III
Art. 32
58 / 72Concessione di coltivazione
In vigore dal 28 dic 1991
1. Fermo restando quanto disposto nel precedente , comma 2, al titolare del permesso, che mediante perforazione di pozzi abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale, è concessa la coltivazione entro un'area che comprenda il pozzo o i pozzi se la relativa capacità produttiva e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
2. L'area di cui al comma 1, definita ai sensi del successivo , deve essere tale che, posta in relazione agli elementi di valutazione geomineraria disponibili, consenta il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
3. Nell'ambito dello stesso permesso di ricerca possono essere accordate più concessioni di coltivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-32