Art. 13 · Minimizzazione dell'impatto ambientale
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896Titolo II

Art. 13

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Minimizzazione dell'impatto ambientale

In vigore dal 28 dic 1991
1. Ai fini dell'impatto ambientale il programma dei lavori di ricerca deve essere studiato in modo tale da minimizzare per quanto possibile la superficie da interessare con gli impianti ed a curare l'inserimento nell'ambiente delle infrastrutture e delle installazioni necessarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395#art-rda-13