Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 apr 1991
1. Nel titolo e nel testo del regolamento la dizione "comitato dell'emigrazione italiana (COEMIT)" è sostituita dalla dizione "comitati degli italiani all'estero (COMITES)", denominati negli articoli seguenti "comitati".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-2