Art. 2 · Organizzazione delle direzioni provinciali del tesoro

Art. 2

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Organizzazione delle direzioni provinciali del tesoro

In vigore dal 22 mar 1991
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988, le parole "direzioni provinciali del tesoro di Milano, Napoli e Torino" sono sostituite dalle seguenti: "direzioni provinciali del tesoro di Milano e Napoli". 2. All' del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Direzione provinciale del tesoro di Torino: due circoscrizioni. Fermi restando i servizi espletati dalle circoscrizioni, come precedentemente indicati, le attribuzioni della divisione, già prevista per la sede di Torino, passano alla diretta competenza del direttore provinciale del tesoro". 3. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, le parole "Direzioni provinciali del tesoro di Bari, Catania, Palermo, Salerno, Venezia e Verona" sono sostituite dalle seguenti: "Direzioni provinciali del tesoro di Bari, Catania, Palermo e Salerno". 4. Le attribuzioni delle divisioni già previste per le sedi di Venezia e Verona nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, passano alla diretta competenza dei rispettivi direttori provinciali del tesoro. 5. Nelle direzioni provinciali del tesoro organizzate in divisioni o circoscrizioni, le attribuzioni relative agli affari generali, alla gestione del personale, alla segreteria ed all'economato vengono assegnate alla diretta competenza del direttore provinciale del tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 10
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