Art. 40 · Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 40

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Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In vigore dal 22 giu 1991
1. In attesa della riorganizzazione della ricerca e sperimentazione agraria al personale in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, conclusione dei direttori di istituto e dei direttori di sezione operativa, si applica il presente accordo. 2. Resta ferma la unicità dei ruoli di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni così come stabilito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 3. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello nazionale riguardante il personale di cui ai commi precedenti è presieduto dal Ministro dell'agricoltura o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato. Gli accordi decentrati a livello nazionale sono resi esecutivi con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura. 4. Al personale inquadrato nei livelli funzionali ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono attribuiti i nuovi profili ed i relativi livelli professionali in base a quanto previsto dalla tabella di equiparazione n. 3 allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante. 5. Il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria in sede di prima applicazione del presente accordo è inquadrato, ai fini giuridici, con decorrenza dalla data 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione, nei profili istituiti con il presente accordo secondo la corrispondenza di cui alla tabella di equiparazione allegata n. 3. 6. Il primo inquadramento è effettuato sulla base delle dotazioni organiche stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, tab. C, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento nei nuovi profili in base alla tabella di equiparazione allegata n. 3, fermo restando gli organici complessivi. 7. Gli sperimentatori, che hanno compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sono inqudrati a decorrere dalla medesima data, previo superamento di un giudizio di idoneità espresso da apposita Commissione, nel profilo di I Ricercatore - Livello II. 8. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per titoli.
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