Art. 22 · Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 22

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Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

In vigore dal 22 giu 1991
1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potrà essere attribuita un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-22