Art. 5 · Forze di polizia

Art. 5

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Forze di polizia

In vigore dal 27 feb 1991
1. Nell'ambito della Sovraintendenza centrale, ferme restando le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché le dipendenze generali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, e per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono inquadrati per l'impiego l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri. Essi dipendono dalla direzione della Sovraintendenza centrale per quanto ha tratto ai particolari compiti per cui sono istituiti, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti e nel comma 2. 2. Oltre all'espletamento degli speciali servizi ad essi affidati dal presente regolamento e per i quali sono specificamente istituiti, l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri hanno compiti, secondo le leggi, i regolamenti e le speciali disposizioni delle amministrazioni di appartenenza e salvo quanto stabilito dal presente regolamento, di inquadramento, disciplina ed amministrazione, rispettivamente, del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Sovraintendenza centrale, nonché compiti di addestramento, salve le competenze di pianificazione, coordinamento e sovraintendenza della direzione, ai fini di omogeneità ed unicità della capacità tecnica di impiego unitario di tutte le Forze di polizia nell'espletamento delle speciali attività e nel compimento delle speciali operazioni loro affidate.
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