Art. 12 · Attribuzioni dell'autorità militare in casi speciali

Art. 12

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Attribuzioni dell'autorità militare in casi speciali

In vigore dal 27 feb 1991
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli articoli 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Segretario generale, può stabilire che l'esercizio delle attribuzioni e l'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento per la protezione e la sicurezza della Presidenza della Repubblica ed in genere per la tutela dell'ordine e della sicurezza in relazione ad essa possa essere affidato alla più alta autorità militare in servizio alla Presidenza della Repubblica, per quanto attiene il presidio e la difesa del palazzo del Quirinale e degli altri immobili della dotazione. 2. L'autorità militare espleta i compiti ed esercita le attribuzioni affidatele alle dipendenze dell'autorità politica competente. 3. Per gli scopi di cui al comma 1, le forze di polizia di cui agli , nonché la guardia d'onore e le altre unità eventualmente assegnate a norma degli , sono poste per l'impiego alle dipendenze dell'autorità militare, che ne dirige i servizi. 4. A tal fine il segretario generale, l'autorità civile delegata a norma dell' ed il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza mantengono informata l'autorità militare alla quale sono affidati i compiti e le attribuzioni di cui al presente articolo e trasmettono alla stessa i documenti che prevedono e disciplinano le misure per la tutela e la protezione della Presidenza della Repubblica.
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