Accordo collettivo nazionale medici art. 48 L. 833 del 1978
Art. 16
16 / 26Sostituzioni e conferimento di incarichi provvisori
In vigore dal 2 mar 1991
1. Per la sostituzione dei medici incaricati che per i motivi previsti dall' siano impossibilitati ad effettuare uno o più turni loro assegnati, si provvede nei modi seguenti:
a) incarico temporaneo di sostituzione: l'U.S.L. provvede al suo conferimento solo nel caso che l'assenza debba protrarsi per un periodo superiore a 10 giorni. L'incarico viene conferito secondo l'ordine della graduatoria regionale, con titolo di priorità assoluta per i medici residenti nell'U.S.L. al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria, che non abbiano altri incarichi a qualsiasi titolo e in subordine per quelli residenti nelle UU.SS.LL. confinanti. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare e deve intendersi automaticamente revocato nel caso che al supplente sia conferito un incarico ai sensi dell';
b) sostituzione con medico reperibile: viene effettuata solo quando l'assenza non sia superiore ad un periodo di 10 giorni. Il medico che non sia in grado di effettuare il turno di guardia assegnatogli, nè di informare il responsabile indicato dalla U.S.L.
- almeno 6 ore prima dell'inizio del turno stesso - della sua impossibilità di effettuare il servizio, deve provvedere direttamente a contattare uno dei medici in reperibilità oraria, di cui al comma 3 e seguenti, perché lo sostituisca nel turno.
Viceversa, ove il medico di guardia abbia potuto informare il responsabile indicato dall'U.S.L. - almeno 6 ore prima dell'inizio del turno - della sua impossibilità di effettuare il turno medesimo, il responsabile predetto deve provvedere alla sua sostituzione con uno dei medici di cui al comma 3 e seguenti. Analogamente il responsabile medesimo deve provvedere per l'eventuale copertura dei punti guardia rimasti comunque scoperti all'inizio di ciascun turno di guardia.
2. Il medico che abbia dovuto assentarsi, senza averne potuto informare preventivamente il responsabile indicato dall'U.S.L., deve, non appena possibile, documentare al medesimo il motivo della sua assenza e comunicare il nominativo del medico reperibile che lo ha sostituito.
3. L'U.S.L. organizza dei turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:
dalle ore 19.00 alle 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi;
dalle ore 13.00 alle 14.30 dei soli giorni prefestivi;
dalle ore 7.00 alle 8.30 dei soli giorni festivi.
4. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna U.S.L. individua - nell'ambito della medesima i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'ambito territoriale di competenza, e in subordine nelle UU.SS.LL. confinanti, che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare i turni di reperibilità predetti.
5. L'U.S.L. provvede quindi, periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni di reperibilità domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente.
6. L'U.S.L. fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi può essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.
7. Il medico in turno di reperibilità che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi.
8. Le ore effettuate in reperibilità domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteggio di cui all', comma 1, parte II, lettera d), dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
9. Nelle UU.SS.LL. presso le quali non sia organizzato il sistema di reperibilità di cui al comma 1, lettera b), è consentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purchè ne dia immediata preventiva comunicazione alle UU.SS.LL. o in caso di oggettiva impossibilità al massimo entro il giorno successivo.
10. La sostituzione di cui al comma 9 può avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non può avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore. I rapporti economici relativi alla sostituzione sono regolati direttamente tra medico sostituito e medico sostituto; le sostituzioni pertanto non comportano variazioni nei pagamenti mensili da parte delle UU.SS.LL.
11. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi stabilite dall', l'U.S.L. può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al comma 1, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41#art-acn-16