Art. 22 · Mobilità funzionale del personale dirigente

Art. 22

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Mobilità funzionale del personale dirigente

In vigore dal 17 feb 1991
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative, tecniche e di servizio può disporre il trasferimento del personale dirigente ad altra unità organica della stessa sede o destinarlo ad altra funzione, sempre nella stessa sede, comunque corrispondente alla qualifica dirigenziale posseduta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-22