Art. 20
20 / 28Corresponsione della retribuzione
In vigore dal 17 feb 1991
1. La retribuzione deve essere corrisposta al personale dirigente entro e non oltre il 25 di ogni mese. In caso di ritardo superiore a dieci giorni decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura in vigore fissata per il tasso ufficiale di sconto dalle autorità monetarie nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-20