Art. 2
2 / 28Efficacia e validità del contratto
In vigore dal 17 feb 1991
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente di cui all', ha efficacia nazionale e validità su tutto il territorio della Repubblica italiana e in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti.
2. I trattamenti economici e normativi stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1987 ed ogni altro trattamento comunque denominato e qualunque ne sia la fonte e il titolo dalla data di attribuzione della qualifica, fatta eccezione per le anzianità pregresse già individualmente riconosciute dall'Azienda a ciascun dirigente in servizio alla data del 1 gennaio 1988, salvo la quota parte conglobata nello stipendio ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447#art-2