Art. 3
3 / 3In vigore dal 27 gen 1991
1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti:
a) le caratteristiche delle carte nominative;
b) le modalità di utilizzazione delle carte stesse;
c) la disciplina del rapporto fra amministrazione ed utente relativamente alla costituzione del conto per operazioni di cassa;
d) le disposizioni di raccordo con le norme, anche contabili, regolatrici dei servizi a danaro;
e) le caratteristiche dei distributori automatici di banconote, quali mezzi di custodia limitatamente alle provviste di contante occorrenti per il loro funzionamento;
f) il tipo di prestazioni fornite dalla carta e le relative decorrenze nonché gli uffici abilitati all'esecuzione delle prestazioni stesse.
2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:
a) i limiti dei prelevamenti mediante l'uso dei distributori automatici;
b) il prezzo della carta nominativa e le tariffe per le connesse operazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;430#art-3