Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 gen 1991
1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti: a) le caratteristiche delle carte nominative; b) le modalità di utilizzazione delle carte stesse; c) la disciplina del rapporto fra amministrazione ed utente relativamente alla costituzione del conto per operazioni di cassa; d) le disposizioni di raccordo con le norme, anche contabili, regolatrici dei servizi a danaro; e) le caratteristiche dei distributori automatici di banconote, quali mezzi di custodia limitatamente alle provviste di contante occorrenti per il loro funzionamento; f) il tipo di prestazioni fornite dalla carta e le relative decorrenze nonché gli uffici abilitati all'esecuzione delle prestazioni stesse. 2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti: a) i limiti dei prelevamenti mediante l'uso dei distributori automatici; b) il prezzo della carta nominativa e le tariffe per le connesse operazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 10
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