Art. 2
2 / 3In vigore dal 27 gen 1991
1. I prelievi delle somme accreditate sulle carte nominative sono ammessi, senza rilascio di atto di quietanza, anche mediante l'uso di distributori automatici di banconote installati presso gli uffici postali abilitati.
2. Il titolare della carta nominativa può disporre delle somme accreditate per effettuare operazioni presso gli uffici postali abilitati o presso soggetti all'uopo autorizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;430#art-2