Art. 91 · Pari opportunità
Parte secondaTitolo terzoCapo I

Art. 91

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Pari opportunità

In vigore dal 20 dic 1990
1. I Comitati per le pari opportunità, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento. 2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti. 3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione; b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali. 4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 5. Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali e dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-91