Art. 27 · Aspettative sindacali
Parte primaTitolo TerzoCapo II

Art. 27

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Aspettative sindacali

In vigore dal 6 apr 1995
1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie Confederazioni od Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Confederazione od Organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 875 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il 90 per cento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale di cui al citato decreto ministeriale. 4. Alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repub-blica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Confederazioni e Organizzazioni Sindacali interessate. 5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è presentata dalla Confederazione od Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione od Organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I. 6. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo. 7. Diverse intese intervenute tra le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica per i conseguenziali adempimenti. -------------- AGGIORNAMEMTO Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l', comma 8) che dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-27