Art. 125 · Valutazione della produttività
Parte secondaTitolo quintoCapo I

Art. 125

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Valutazione della produttività

In vigore dal 20 dic 1990
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalità operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza. 2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale con riferimento al disposto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell', comma 9. Titolare delle prestazioni specialistiche, utili ai fini dell'istituto della incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell', è soltanto il personale delle categorie A) e B). 3. Ai fini della valutazione economica della produttività, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate. 4. Le prestazioni vengono effettuate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscano una equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'equipe. 5. L'accordo quadro regionale può prevedere, ai fini della valutazione della produttività, la costituzione di nuclei interdisciplinari di personale per la valutazione della produttività medesima. Agli stessi fini è previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'. 6. Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari non partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi. 7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il personale medico convenzionato esterno ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero il personale avente partecipazione agli utili in strutture private convenzionate.
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