Art. 121 · Mansioni superiori
Parte secondaTitolo quartoCapo II

Art. 121

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Mansioni superiori

In vigore dal 20 dic 1990
1. Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti previsti nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare le procedure concorsuali dell' della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, per provvedere alla regolare copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali ancora valide ai sensi degli della legge 29 dicembre 1988, n. 554, prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le vigenti disposizioni in materia. 2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuità della funzione ed a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel comma 1, il medico dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. 3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna fissate dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, integrato dall', comma 4, del presente regolamento, dagli , comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, e dagli del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, e successive modificazioni. 4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la sostituzione del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia imputabile a vacanza del posto. 5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore in servizio nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità di individuazione del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall', comma quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128. In tutte le graduatorie annuali previste dall' citato i titoli sono valutati in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982) per i concorsi di assunzione del personale da sostituire. 6. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3 e 4 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non dà titolo ad alcuna retribuzione. 7. Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma 1 non possano essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto dal comma 6, al dipendente incaricato delle mansioni superiori, con provvedimento formale secondo le vigenti disposizioni, è corrisposto un compenso per il periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili. 8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 7 si applicano le disposizioni indicate nell', commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-121