Art. 118 · Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
Parte secondaTitolo quartoCapo II

Art. 118

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Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

In vigore dal 20 dic 1990
1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del Comparto, e purchè i servizi siano prestati senza soluzione di continuità, l'inquadramento avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico in godimento nel livello di provenienza. 2. Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o scatto ed è, altresì, utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto. 3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per le indennità che progrediscono per classi e scatti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti Locali, nonché dagli enti indicati negli del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel Comparto Sanità. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'anzianità sulle indennità per il personale proveniente dagli Enti Locali decorre dalla data del passaggio e per il personale di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianità sulle indennità opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio. 6. Qualora i dipendenti di cui al comma 4 fruiscano di retribuzione individuale di anzianità, il maturato economico per classi e scatti di cui al comma 2 è costituito dall'importo acquisito per retribuzione individuale di anzianità in godimento. 7. Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica retributiva prevista per la nuova posizione funzionale conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-118