Art. 106 · Norma transitoria
Parte secondaTitolo terzoCapo II

Art. 106

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Norma transitoria

In vigore dal 20 dic 1990
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo. 2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, nonché alla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali interessate. 3. La ripartizione di cui all', comma 4, è effettuata entro il 31 dicembre 1990. Fino a tale ripartizione restano in vigore le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-106