Art. 28
28 / 35Trattamento di quiescenza - Domanda e documentazione
In vigore dal 23 nov 1990
1. Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono farne domanda alla Cassa nazionale del notariato.
2. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza e la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacità di agire.
3. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) per il notaio cessato dall'esercizio:
1) copia del provvedimento che ha dato luogo alla cessazione;
2) estratto integrale dell'atto di nascita;
3) certificati dei consigli notarili dei distretti nei quali il notaio ha esercitato, comprovanti, per ogni sede, la data del decreto di nomina o di trasferimento, quella di iscrizione a ruolo e di cancellazione dal medesimo e contenenti, altresì, la menzione delle eventuali interruzioni di esercizio, con l'indicazione della causa e della durata di esse o l'attestazione esplicita che l'esercizio è stato continuativo;
4) certificato medico dal quale risulti, ai sensi dell', l'infermità per la quale sia divenuto inabile all'esercizio, se il trattamento di quiescenza sia richiesto per questo titolo;
b) per il coniuge superstite del notaio deceduto in esercizio, oltre ai certificati di cui alla lettera a), n. 3):
1) certificato di nascita del coniuge superstite;
2) estratto dell'atto di morte del notaio;
3) estratto dell'atto di matrimonio con il notaio;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se sia stata o non pronunciata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ovvero se sia stata pronunciata contro il coniuge superstite sentenza di separazione personale a lui addebitabile e, quando fosse stata pronunciata, se sia divenuta definitiva e, inoltre, se gli effetti della separazione siano cessati con il fatto della coabitazione;
5) certificato di stato libero del coniuge superstite;
c) per gli orfani, oltre ai documenti di cui alle lettere a), n. 3), e b), numeri 2) e 3):
1) certificato di morte dell'altro genitore;
2) certificato di nascita di ciascun figlio;
3) situazione di famiglia certificata dall'anagrafe con riferimento alla data del decesso e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la composizione della famiglia lasciata dal notaio, compresi i figli di precedente matrimonio, con dichiarazione di tutte le persone a carico conviventi o non conviventi. Per gli orfani maggiori di anni ventuno la dichiarazione deve contenere l'attestazione dei presupposti richiesti per essi dall';
4) copia del verbale di nomina del tutore;
d) per il coniuge superstite con figli, anche di precedente matrimonio del notaio, debbono essere prodotti i documenti indicati alla lettera b) e ai numeri 2) e 3) della lettera c).
4. Per gli altri congiunti, oltre ai documenti richiesti per i figli maggiori degli anni ventuno, deve essere presentata documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti per ottenere la pensione.
5. Per i congiunti del notaio deceduto dopo aver ottenuto il trattamento di quiescenza non è necessario il certificato indicato alla lettera a), n. 3).
6. Gli aventi diritto a pensione speciale devono, inoltre, produrre i documenti rilasciati dalle competenti autorità civili e militari ed ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza dei presupposti per ottenere detta pensione.
7. I soggetti che usufruiscono di pensione anche di invalidità hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato il verificarsi di eventi che comportano modifica dei presupposti in base ai quali è stata concessa o calcolata la pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-28