Art. 21
21 / 35Tredicesima mensilità
In vigore dal 23 nov 1990
1. Ai titolari di pensione è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante.
2. La tredicesima mensilità è concessa in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta nella seconda quindicina di dicembre.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-21