Art. 21 · Tredicesima mensilità

Art. 21

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Tredicesima mensilità

In vigore dal 23 nov 1990
1. Ai titolari di pensione è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante. 2. La tredicesima mensilità è concessa in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. 3. La tredicesima mensilità è corrisposta nella seconda quindicina di dicembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-21