Art. 10 · Pensioni di riversibilità e indirette

Art. 10

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Pensioni di riversibilità e indirette

In vigore dal 23 nov 1990
1. Ha diritto a pensione, finché conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio deceduto durante l'esercizio o del notaio pensionato il quale abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio. 2. Ha parimenti diritto a pensione di riversibilità il coniuge superstite del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dall'esercizio notarile. 3. Gli orfani del notaio hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità fino al compimento del ventunesimo anno di età, e, se studenti non aventi redditi superiori al 50 per cento della pensione diretta che sarebbe spettata al notaio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Hanno altresì diritto alla pensione indiretta o di riversibilità gli orfani maggiori di anni ventuno inabili a proficuo lavoro alle condizioni di cui agli articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Nel caso di concorso fra più aventi diritto si applicano le norme di cui all'. 5. In mancanza di coniuge superstite e degli orfani contemplati nel presente articolo hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità, nella misura stabilita al successivo , gli altri congiunti del notaio indicati negli articoli 82, 83 e 84 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, semprechè ricorrano le condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 87 dello stesso decreto. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla Cassa nazionale del notariato il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione di riversibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-12;317#art-10