Art. 82 · (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
Titolo VIII

Art. 82

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(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

In vigore dal 28 feb 2006
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1) Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari. 3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. 4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall' le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

Note all'articolo

  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 4 del presente articolo).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-82