Titolo VIII
Art. 72
74 / 142(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attività illecite
In vigore dal 6 giu 1993
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Attività illecite
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope..., debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-72